Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24.
Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n.34 del 10 febbraio2011 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata il versamento ai fini previdenziali, com’è noto, coincide con quello ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell’anno precedente. Con il saldo sarà versato anche l’acconto relativo ai redditi del 2011.
Per il corrente anno le scadenze fiscali, inizialmente stabilite per il 16 giugno2011per il saldo 2010 ed il primo acconto 2011 e 30 novembre 2011 per il secondo acconto 2011, sono state modificate dal D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011. L’art. 1 del citato D.P.C.M. prevede, infatti, lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca: tale slittamento è applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Il D.P.C.M prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale contributo DPPI nel caso dei liberi professionisti.