PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE interpello regime dei minimi 2011 redditi fondiari per impianti fotovoltaici
 
    
 

Guida al Regime dei Minimi Risoluzione AE n. 27 E 7.03.2011 Interpello Parere Agenzia delle Entrate  
 
Focus
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE    
I commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2008, hanno introdotto un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. dei "contribuenti minimi") per i soggetti la cui attività d'impresa, artistica o professionale sia riconducibile, in base ai requisiti definiti dalla legge, alla nozione   di   "attività   minima",   disponendo,   peraltro, l'assoggettamento del reddito prodotto ad un'imposta sostitutiva del 20%.    Il comma 99 della medesima legge disciplina le fattispecie di esclusione dal regime in questione, prevedendo che non sono considerati contribuenti minimi:   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;   b) omissis;   c) omissis;   d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone   o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all' articolo 116 del medesimo testo unico.    Con riferimento all'esclusione di cui alla lettera a), la scrivente ha chiarito che gli imprenditori agricoli, ancorché assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, possono usufruire del regime dei "contribuenti minimi" in relazione ad un'altra attività d'impresa o professionale eventualmente esercitata, a condizione che l'attività agricola sia svolta nei   limiti   di   cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 e sia quindi  produttiva, agli effetti dell'IRPEF, di redditi fondiari e non d'impresa (cfr. circolare del 28 gennaio 2008, n. 7/E, paragrafo 2.2).    Diversamente, infatti, si verrebbe a creare una situazione in cui il medesimo contribuente risulterebbe titolare di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, in parte tassati nei modi ordinari ed   in   parte assoggettati al regime d'imposta sostitutiva previsto per i contribuenti minimi.    Questa, invero, è la situazione che il legislatore ha inteso evitare prevedendo l'ulteriore ipotesi di esclusione dal regime dei "contribuenti minimi" di cui alla lettera d) del comma 99 citato (cfr., sul punto, la risoluzione del 09 giugno 2009, n. 146/E).    Al riguardo, si osserva che sebbene la norma faccia espresso riferimento alla partecipazione in società di persone o   associazioni   di   cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero   a   società   a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, l'eventualità di sottoporre il medesimo reddito a due regimi di tassazione diversi si verifica soltanto nell'ipotesi in   cui   il   reddito   di partecipazione sia un reddito d'impresa o di lavoro autonomo.    Laddove, invece, il reddito imputato ai soci non rientri in tali categorie, la ratio legis risulta rispettata, in quanto la partecipazione societaria non dà luogo ad un diverso trattamento di redditi della stessa natura che, attraverso la previsione di cui all'art. 1, comma 99, lettera d), si è inteso scongiurare.    Pertanto, in presenza di siffatte condizioni, si ritiene che la partecipazione in una delle società richiamate dal citato comma 99, lettera d), non precluda l'accesso  al regime dei "contribuenti minimi" con riferimento all'attività professionale svolta in forma individuale, fermo restando, com'è ovvio, il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.    Tuttavia, per il caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l'istante è socio al 50%, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.    Al riguardo, l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.    Tuttavia, è evidente che, ai fini fiscali, affinché tali attività "connesse" siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario il verificarsi dei requisiti della   prevalenza   o   della connessione, a seconda che la produzione di energia derivi rispettivamente da fonti rinnovabili agroforestali o da fonte fotovoltaica. Sul punto si rinvia a quanto precisato con la circolare del 6 luglio 2009, n. 32/E.    Ne consegue che, soltanto ove le suddette   condizioni   risultino rispettate, la partecipazione dell'istante nella società semplice in argomento, per la quale il reddito prodotto dall'attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all'applicazione del regime dei contribuenti minimi all'ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.                                      
 ***    
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano   puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
 
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