Relazione governativa al D.L. 6 luglio 2011, n. 98
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 27
L'articolo 27 detta disposizioni fiscali a favore dell'imprenditoria giovanile. L‟art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede un regime agevolato per le persone fisiche che svolgono attività artistica, professionale o di impresa di ridotte dimensioni e che nell‟anno solare precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a 30.00 euro. Coloro che applicano il regime dei contribuenti minimi, oltre a beneficiare di agevolazioni contabili, sono soggetti ad un‟imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionali e comunali, non applicano l‟Iva e sono esenti dall‟IRAP.
La norma attuale consente la permanenza nel regime agevolato fino a quando permangano i requisiti soggettivi di applicazione ovvero fino quando il contribuente non opti per il regime ordinario.
La norma in esame è volta a limitare, a partire dal 1° gennaio 2012, l‟applicazione del regime dei contribuenti minimi solo a coloro che intraprendono una nuova attività d‟impresa, arte o professione o che l‟hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Tali ultimi soggetti sono, in particolare, coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all‟introduzione del regime dei minimi ad opera della legge n. 244 del 2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Per tali ultimi soggetti, l‟applicazione del nuovo regime dei minimi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non potrà eccedere il periodo d‟imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l‟attività nel 2011. A partire dal 1 gennaio 2012 nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime dei contribuenti minimi l‟imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell‟articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta dal 20 al 5 per cento.
Viene previsto per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 fuoriescono dal regime agevolato dei contribuenti minimi, l‟accesso, non subordinato ad un‟opzione, ad un regime contabile semplificato. Il regime contabile semplificato si applica anche a tutti coloro che, pur avendo le caratteristiche di all‟art. 1, commi 96 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non hanno intrapreso una nuova attività
I soggetti che applicano il regime contabile semplificato sono esenti dall‟IRAP.