Regime dei minimi reddito imponibile e calcolo dei contributi da versare alla gestione separata
 
    
Guida al Regime dei Minimi Circ. Inps n. 84 del 13 giugno 2011 Direzione CentReddito imponibile  
 
Focus
Reddito imponibile  
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2010, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.  
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.  
Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):   RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12].   Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).  
Per i liberi professionisti si richiama l’attenzione sulla novità introdotta nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2011: ai fini della determinazione dell’imponibile da sottoporre a contribuzione, viene data la possibilità di indicare se anche altri redditi hanno concorso al raggiungimento del massimale retributivo, di cui all’art. 2, comma18, L. 335/1995, oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione.  

In particolare nei righi da RR5 a RR7 della sezione II del Quadro RR del modello unico PF devono essere riportati i seguenti dati: - a colonna 1, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata. …(omissis)…   Inoltre la casella di colonna 8 del rigo RR5 deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.

 
 
 
 

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