Rateizzazione
La rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2011.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, eventualmente differito; le altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (per i titolari di partita IVA) ed entro la fine di ciascun mese (per gli altri contribuenti). I
n ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2011. L’importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del mod. Unico 2011 nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento - Rateazione”, così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2011.
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI) e la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue: gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi; le causali CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR devono quindi riguardare solo contributi; la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40 per cento nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 7 luglio al 5 agosto 2011. La quota parte dell'importo relativo alla maggiorazione deve comunque essere inclusa nella causale CPI o API o DPPI, unitamente agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.