Regime dei minimi
Disciplina, Guida Fiscale ed amministrativa (Vademecum)
(art. 1 commi dal 96 al 117 della Legge 244/2007 finanziaria per il 2008 – D.M. 2 gennaio 2008 – Circolare Ministeriale del 21.12.2007 n. 73/E e Circolare Ministeriale del 28.01.2008 n. 7/E)
Requisiti soggettivi ed oggettivi:
Può beneficiare del nuovo regime dei minimi, l’impresa o ditta individuale, il professionista, il consulente, come per es. il fisioterapista, il medico, il geometra, l’architetto, l’artigiano, etc… che rispetta le seguenti condizioni:
1. nell’anno solare precedente a quello in cui scelgono di diventare contribuenti minimi:
- hanno conseguito ricavi e/o compensi, ragguagliati ad anno e secondo le regole che disciplinano il regime ordinario di impresa, non superiori a 30.000 euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai familiari (ad eccezione dei compensi corrisposti a coloro che collaborano in regime di impresa familiare);
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
- non abbiano erogato somme a titolo di borse di studio;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
2. nel triennio precedente :
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione (vedi anche locazione finanziaria), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro (si precisa che non rilevano ai fini del predetto requisito i beni di cui si dispone attraverso comodato d’uso gratuito e le spese di avviamento.
Sintesi degli aspetti caratterizzanti il regime dei minimi
Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali del regime contabile agevolato dei minimi:
a) imposta sostitutiva del 20% sul reddito al netto dei contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta (tale imposta alla fonte a titolo definitivo ha in realtà il compito di sostituire Irap e le imposte dirette ed indirette);
b) esenzione Irap e pertanto si è esonerati dal presentare la relativa dichiarazione annuale;
c) esonero dagli studi di settore e dai parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi;
d) conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità, in altri termini esonero dalla registrazione dei corrispettivi, degli acquisti e delle fatture emesse;
e) gli scontrini e le fatture emesse sono senza addebito dell'Iva;
f) impossibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti, in altri termini coloro che adottano il regime dei minimi non possono esercitare diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta su acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni;
g) esonero ai fini Iva della liquidazione e del versamento dell’imposta;
h) esonero sempre ai fini Iva dall’obbligo di presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale.
In caso di nuova attività, una volta attestato che i suddetti i requisiti sono rispettati, per accedere al regime dei minimi è necessario comunicare la decisione nella dichiarazione di inizio attività mod. AA7/AA9.
I contribuenti già in attività che, pur essendo nelle condizioni per essere considerati contribuenti minimi, decidono di optare per il regime ordinario, devono esprimere la scelta nella prima dichiarazione annuale da presentare e la scelta sarà vincolante per i tre anni successivi.
Il soggetto che contestualmente all'attività professionale svolta singolarmente, partecipa ad associazioni professionali o a società a responsabilità limitata o a società di persone, non può essere considerato contribuente minimo.
Resta salvo l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini consueti.
Comportamento concludente
Tale condotta prevale su tutto, nel senso che fino a prova contraria si aderisce al regime dei minimi con comportamento concludente del soggetto/contribuente. Questo criterio prevale anche sulla comunicazione iniziale (prevista nel caso di un contribuente che inizia l’attività in coincidenza della sua adesione al regime dei minimi) e sulla successiva dichiarazione annuale Iva
In Fattura
I contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, nelle fatture emesse dovranno inserire la dicitura “esente ai fini, operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 100 L. 244 del 24.12.07”.
Tenuta della Contabilità
I contribuenti minimi, come indicato nella sintesi precedente, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ma si deve chiarire che l’obbligo di conservare i documenti fiscali ricevuti ed emessi resta salvo (obbligo decennale)
Resta obbligatorio in capo a coloro che aderiscono al regime dei minimi:
a) presentare agli uffici doganali o agenzia delle dogane gli elenchi intrastat;
b) la certificazione dei corrispettivi;
c) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
d) adempiere agli obblighi contabili ed amministrativi nel caso di fatture che rientrano nel reverse charge;
Esclusione dal regime dei minimi
Sono in ogni caso esclusi dal regime dei minimi coloro che:
1) coloro che contemporaneamente partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad S.r.l. ed hanno optato per il regime della trasparenza.
2) Coloro che adottano regime speciali Iva, quali:
a. produttori agricoli e agricoltori con attività connesse di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.p.r. 633/72;
b. coloro che rientrano nel regimi Iva monofase di cui all’.art. 74 primo comma D.p.r. 633/72 e commerciano Sali e tabacchi, o svolgono attività di editore, gestiscono intrattenimenti e giochi etc..;
c. agenzie di viaggio (art. 74 D.p.r. 633./72);
d. venditori a domicilio;
e. agriturismi ed agenzie di vendite all’asta.
Cessazione del regime dei minimi
Il regime dei minimi decade, o meglio il contribuente fuoriesce da esso se nel corso del periodo di imposta viene meno anche solo uno dei requisiti indicati al paragrafo “Requisiti soggettivi ed oggettivi”, elenchiamo cmq un elenco analitico di seguito. Gli effetti della fuoriuscita dal regime decorrono dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate tali le cause di decadenza.
Nel caso specifico in cui avvenga il superamento per oltre il 50% del limite dei ricavi – compensi di €. 30.000 (trentamila), la fuoriuscita è immediata ed il contribuente è tenuto a ricostruire gli adempimenti contabili fin dal primo gennaio applicando le regole proprie del regime ordinario per gli importi eccedenti il limite predetto.
Il regime dei minimi cessa, con l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo, quando il contribuente:
1. consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
2. sostiene spese per dipendenti o collaboratori;
3. a causa di un cambiamento dell'attività, rientra in uno dei regimi speciali Iva;
4. effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano i 15.000 euro;
5. effettua una cessione all'esportazione;
6. eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente da prestazione di lavoro;
7. effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
8. acquisisce partecipazioni in società di persone e assimilate;
9. trasferisce la residenza all'estero.
Risoluzione n. 146/E 9 giugno 2008 Agenzia delle Entrate
La risoluzione n. 146/E del 9 giugno risponde così all'interpello presentato da una contribuente, socia accomandataria di una società di cui detiene il 50% del capitale.
Nel 2008 l'altro socio ha ceduto la propria quota all'interpellante che è, quindi, diventata titolare unica della società. La contribuente chiede all'Agenzia se può avvalersi per il 2009 della tassazione prevista per i "minimi" continuando la stessa attività economica, prima svolta in forma societaria, come ditta individuale.
La Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) ha introdotto il regime dei contribuenti "minimi", prevedendo anche una serie di casi cui non può essere applicato. L'esclusione, tra l'altro, opera nei confronti degli "… esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni".
Il nocciolo della questione - afferma la risoluzione - risiede nell'interpretazione da dare alla parola "contestualmente".
Secondo l'interpellante, l'esclusione dal regime è prevista quando contemporaneamente si svolge attività individuale e si detengono partecipazioni in società. Nel suo caso, invece, nel corso del 2009 ha prima dismesso la partecipazione nella società e poi ha iniziato a svolgere l'attività individualmente. A suo avviso, dunque, il reddito prodotto dal 1° gennaio alla data di scioglimento della società (6 febbraio) va assoggettato alle regole proprie del reddito d'impresa previste dal Tuir; quello prodotto proseguendo l'attività in forma individuale secondo la disciplina dei "minimi" (imposta sostitutiva del 20 per cento).
L'Agenzia è di parere diverso: il termine "contestualmente" è da intendere come stesso periodo d'imposta; la ratio alla base di questa interpretazione è evitare che redditi attribuibili a un unico contribuente, in unico periodo d'imposta e della stessa categoria, seguano differenti regole di determinazione e tassazione.
La contribuente sarebbe potuta entrare nel regime dei minimi per il 2009 se, avendone la facoltà, avesse sciolto la società prima del 31 dicembre 2008.
Cause di cessazione del regime dei minimi
Adempimenti in caso di adesione